Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11722 del 26 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divorzio, l'assistenza prestata con visite giornaliere al coniuge separato bisognoso di cure non comporta, di per sé, la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi (art. 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898), la quale va intesa, per l'aspetto spirituale, come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali e, per l'aspetto materiale, come convivenza caratterizzata da una comune organizzazione domestica e, normalmente, da rapporti sessuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le visite giornaliere fossero dettate esclusivamente da motivi umanitari).

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.