Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1562 del 5 aprile 1978

(2 massime)

(massima n. 1)

La reversibilità della disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, nonostante l'infruttuoso tentativo di conciliazione, che può portare il giudice del divorzio a negare la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur in presenza di una delle situazioni previste dall'art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nella specie, stato di separazione legale protrattosi per il termine previsto), sussiste ove ricorrano concreti elementi idonei ad evidenziare, in termini di probabilità e non di mera possibilità, una ragionevole prevedibilità di ricostruzione di detta comunione a breve scadenza.

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(massima n. 2)

Al fine dei presupposti per la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre lo stato di separazione di fatto può considerarsi interrotto dalla ripresa della mera convivenza materiale, ovvero dal solo ripristino dell'intesa spirituale dei coniugi, l'interruzione della separazione legale può ravvisarsi solo nel caso di ricostruzione del consorzio familiare in tutti i suoi rapporti materiali e spirituali. Al fine indicato, pertanto, una temporanea ripresa della coabitazione, fra coniugi legalmente separati, può considerarsi interruttiva dello stato di separazione solo se evidenzi un'inequivoca intenzione di dare nuova vita alla società coniugale.

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