Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3079 del 3 settembre 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

Alla stregua della testuale formulazione degli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, nonché della ratio della stessa, il divorzio non viene pronunziato sulla base della mera constatazione della ricorrenza di una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 3 della legge, occorrendo che il giudice accerti anche l'essenziale condizione della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale. Tale impossibilità può essere desunta dal giudice anche presuntivamente, oltre che dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalla lunga durata della separazione di fatto e da altre circostanze, sempre che siffatto accertamento sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il potere inquisitorio che la legge (ultimo comma dell'art. 4 della L. 1 dicembre 1970, n. 898) riconosce al giudice istruttore in tema di divorzio può e deve essere concretamente esercitato sempreché le parti si siano comportate in modo da ingenerare il sospetto di una collusione pregiudizievole alla corretta applicazione della legge, oppure abbiano dedotto in primo ed in secondo grado elementi di fatto verso i quali possa essere utilmente indirizzata l'indagine d'ufficio.

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(massima n. 2)

Quando il periodo di separazione di fatto, riconosciuto dalla legge al limitato fine giuridico di valido presupposto per la pronunzia di divorzio, risulti già completato prima del passaggio in giudicato del provvedimento giudiziale che sancisce lo stato di separazione legale, questo provvedimento non può eliminare quel presupposto giuridico che era già divenuto utilmente operante, abilitando il soggetto interessato a proporre la domanda di scioglimento del matrimonio. Pertanto, nell'ipotesi considerata, il termine previsto dall'art. 3, n. 2 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, per la proposizione della domanda di divorzio, decorre dalla data di effettiva cessazione della convivenza e non dalla data di comparizione delle parti dinanzi al giudice.

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