Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12197 del 14 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187, comma quinto cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l’intimazione all’imputato di farsi accompagnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.