Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32416 del 26 luglio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilitą, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell’attivitą, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall’art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha osservato che la limitazione della libertą personale subita da chi abbia espletato attivitą lavorativa nell’interesse della collettivitą costituisce sanzione detentiva espiata e non, invece, misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario).

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