(massima n. 1)
            In materia di illeciti amministrativi, i principi di legalità,  di  irretroattività  e  di  divieto dell’analogia, risultanti  dall’art.  11  legge  689/1981,  comportano l’assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, nonostante il sopravvenire  di  legge  più  favorevole,  con  l’ulteriore conseguenza  che  l’abrogazione  della  norma  da applicare  (nella  specie,  art.  8,  terzo  comma,  legge 132/1987, in tema di responsabilità del proprietario di veicolo e del titolare di autorizzazione al trasporto per non aver impedito l’illecita  circolazione  di  un  veicolo, abrogato dall’art. 231 del d.lgs. 285/1992, contenente il nuovo  codice  della  strada)  non  può  condurre all’interpretazione della stessa in senso favorevole al contravventore se  a  tale  interpretazione  non  possa  pervenirsi  con  i normali  criteri  ermeneutici.