Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11006 del 3 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La guida di veicolo con patente materialmente ritirata perché scaduta di validità è stata espressamente prevista come reato solo a seguito della modifica che il d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ha apportato all’art. 216, comma sesto, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L’attuale codice della strada, nella sua iniziale stesura, infatti, considerava la guida di veicolo durante il periodo successivo alla scadenza di validità della patente quale violazione amministrativa (art. 116, comma settimo), senza operare alcuna distinzione tra ipotesi di condotta nel possesso o nel non possesso del documento perché ritirato. Né vi era alcuna altra norma che punisse in maniera più grave la guida di veicolo con patente ritirata perché scaduta. È da escludere, pertanto, che, nella vigenza del nuovo codice della strada, prima della modifica introdotta con il d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, il legislatore abbia inteso perseguire penalmente quest'ultima condotta di guida. (Nella fattispecie la Corte di Cassazione, in applicazione del principio del favor rei in ipotesi di successione nel tempo di leggi, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 80 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

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