Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5685 del 7 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L’agente accertatore, il quale procede al ritiro della carta di circolazione, non è tenuto ad indicare sul verbale di contravvenzione il termine entro il quale il contravventore è tenuto a condurre il veicolo nel luogo di custodia, giacché l’art. 339 reg. esec., cui fa rinvio l’art. 216 cod. strad., consentendo la circolazione limitatamente al periodo di tempo a ciò necessario usando la via più breve, impone al contravventore di raggiungere immediatamente il luogo dove custodire il veicolo.

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