Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 18805 del 26 settembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazioni del codice della strada, ove il Prefetto deleghi l’amministrazione comunale a partecipare al relativo giudizio e la sentenza di primo grado erroneamente indichi quest’ultima quale parte dal lato passivo, senza riferimento alcuno a detto rapporto di delega, la notifica dell’atto di appello effettuata nei confronti dell’autorità delegata anziché di quella delegante deve ritenersi nulla e non inesistente, siccome eseguita nei confronti di soggetto strettamente avvinto al titolare della posizione sostanziale controversa e giustificata da errore indotto dall’ufficio.

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