(massima n. 1)
            In materia di sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  codice  della  strada  (d.lgs.  285/1992), proposto  dal  soggetto  cui  sia  stata  contestata  la violazione  il  ricorso  al  prefetto,  il  mancato  rispetto  da parte di quest’ultimo, nell’eventuale emanazione di un’ordinanza-ingiunzione (in reiezione del ricorso), dei termini previsti (sessanta giorni dalla data in cui il ricorso  gli  sia  pervenuto  e  comunque  novanta  giorni complessivi  dalla  data  di  presentazione  del  ricorso all’ufficio  o  comando  di  appartenenza  dell’organo accertatore) determina  l’illegittimità  e annullabilità  del  provvedimento, in  applicazione dei  principi  dettati  dalla  legge  241/1990  sul procedimento amministrativo (salva restando l’idoneità del provvedimento a diventare inoppugnabile in difetto di impugnativa da parte dell’interessato).