Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8649 del 13 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La produzione in giudizio della lettera raccomandata o del telegramma con la relativa ricevuta di spedizione attuata dall’ufficio postale — anche in mancanza dell’avviso di ricevimento — costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso. Tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari.

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