(massima n. 1)
            In  tema  di  sanzioni  amministrative  pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso  il  verbale  di  accertamento  dell’infrazione  sia stato  proposto  ricorso  al  Prefetto,  il  termine,  previsto dall’art. 204 del codice della strada, entro il quale questi — salvo  che non  ritenga  di  pronunziare  ordinanza  di archiviazione degli atti — deve emettere ordinanza-ingiunzione, si riferisce alla sola emissione del provvedimento finale  del  procedimento  sanzionatorio, non essendo previsto che entro il medesimo termine ne risulti altresì effettuata la notificazione all’interessato, quest’ultima  costituendo  attività  ulteriore,  non necessaria  ai  fini  della  giuridica  esistenza  e  validità dell’atto  amministrativo,  eseguibile  finché  il procedimento non sia prescritto ex art. 28 legge n. 689 del 1981.