Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8652 del 13 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada (cui sia applicabile, ratione temporis, la disciplina precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2003), qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall’art. 204, primo comma, del codice della strada, entro il quale questi — salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti — deve emettere ordinanza-ingiunzione, è perentorio e si riferisce alla emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio. Non è invece perentorio, in difetto di una espressa previsione e di ragioni di ordine sistematico, il termine previsto dall’art. 203, secondo comma, dello stesso codice, per la trasmissione degli atti dal comando di polizia accertatore dell’illecito alla prefettura. Il mancato rispetto di tale termine può quindi assumere rilevanza ai fini della tempestività dell’ordinanza sanzionatoria non autonomamente, ma solo indirettamente, per effetto del cumulo tra il termine in questione e quello di cui all’art. 204 primo comma, previsto per l’emissione dell’ordinanza prefettizia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.