Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19778 del 14 settembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine concesso al Prefetto per l’eventuale istruzione integrativa e l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione (giorni sessanta, ex art. 204 nel testo originario, applicabile ratione temporis), pur sottraendosi alla categoria della perentorietà, propria del procedimento giurisdizionale, costituisce, alla stregua dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e del buon andamento dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost., requisito di legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato — che, ove emesso intempestivamente, sarà annullabile per violazione di legge — e non è suscettibile di interruzione per la necessità di procedere alle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza con cui il tribunale, pur avendo accertato che l’ordinanza ingiunzione non era stata emessa entro i termini previsti per lo svolgimento del relativo procedimento, ha ritenuto di giustificare tale trasgressione con la circostanza che l’interessato non si era presentato dinanzi al prefetto nel giorno stabilito per la sua audizione e aveva indicato in maniera incompleta il teste da sentire a discolpa).

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