(massima n. 1)
            In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, il ricorso al prefetto avverso  il  verbale  di  accertamento  dell’infrazione  al codice della strada, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada  (approvato  con  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.  285), non  costituisce — stante  l’incompatibilità  col  sistema costituzionale (artt. 24,103 e 113 Cost.) di un principio di riserva di amministrazione — presupposto processuale per  poter  adire  il  giudice  ordinario  e  quindi  il  previo ricorso  di  tale  ricorso  amministrativo  è  meramente facoltativo,  potendo  l’interessato,  indipendentemente da  esso,  rivolgersi  al  giudice  per  contestacela soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria.