Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9076 del 13 settembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell’infrazione si rende irrilevante, poiché l’art. 385 del regolamento d’attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall’«organo accertatore»: espressione — questa — che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.

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