(massima n. 1)
            In  materia  di  accertamento  di  violazioni  delle norme sui  limiti  di  velocità  compiute  a  mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), se nell’ipotesi in cui esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza  dal  posto  di  accertamento,  l’indicazione  a verbale  dell’utilizzazione  di  apparecchi  di  tali caratteristiche  esenta  dalla  necessità  di  ulteriori precisazioni  circa  la  contestazione  immediata, nell’ulteriore  ipotesi,  prevista  dall’art.  384  reg.  cod. strada, di impossibilità della contestazione immediata per essere stato comunque il veicolo nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, ovvero  per  l’impossibilità  di  raggiungerlo  per  essere lanciato  a  eccessiva  velocità,  in  cui  è  inquadrabile l’accertamento  della  violazione  dei  limiti  di  velocità  a mezzo di apparecchiature diverse dalle precedenti, pur essendo  necessario  che  siano  indicate  a  verbale  le ragioni  per  le  quali  non  sia  stata  possibile  la  contestazione  immediata,  il  sindacato  giurisdizionale  in sede  di  opposizione  all’ingiunzione  irrogativa  della sanzione  non  può  ingerirsi  nelle  modalità  di organizzazione  del  servizio  di  vigilanza,  che  rientrano nella discrezionalità amministrativa, essendo escluso in particolare  che  possa  essere  censurato  il  mancato dispiegamento  di  una  pluralità  di  pattuglie  al  fine specifico dell’immediata contestazione delle violazioni ai limiti di velocità.