Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4095 del 22 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazioni del codice della strada al trasgressore deve essere notificato a norma dell’art. 201 del codice, non il processo verbale dell’infrazione od una copia dello stesso, ma una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l’imputazione del processo verbale di riferimento. Di conseguenza, l’assenza nello stampato notificato delle ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata, non è causa di nullità del verbale (nella specie la mancata contestazione era stata determinata dalla necessità dell’immediato ricovero in ospedale del contravventore).

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