Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7103 del 25 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del pretore, che, in un caso di sanzione per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, aveva ritenuto non giustificata la contestazione differita, considerando «generico e poco credibile» il richiamo all’impedimento dell’altro accertatore — quello non addetto alla verifica del buon funzionamento dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità —, che, secondo il verbale, era impegnato in altre contestazioni immediate della stessa violazione ad altri automobilisti).

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