Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3017 del 1 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circolazione stradale, perché la mancata contestazione immediata della violazione dell’eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchiatura «autovelox» non comporti la invalidità dell’accertamento, si rende necessario che nel verbale di contravvenzione l’amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione.

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