Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2099 del 13 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sanzioni amministrative, quando la notificazione della contestazione sia effettuata, da un funzionario che abbia accertato la violazione, a mezzo del servizio postale e secondo il regime prescritto dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 14, comma quarto, legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 12 legge 890/1982 e, ora, art. 201, comma terzo, d.l. 30 aprile 1992, n. 285), la sola circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere sull'originale e sulla copia dell’atto la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della predetta legge 890/1982, costituisce una mera irregolaritą, che non incide sulla validitą della notificazione, atteso che la relazione non assolve, nei riguardi del destinatario, una funzione essenziale al procedimento di notificazione e risponde al solo scopo di fornire al notificante la garanzia dell’effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale e il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare nell’ipotesi di disguidi.

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