Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15306 del 5 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione contenuta nell’art. 201, comma 3° del Codice della Strada secondo cui la notificazione del verbale di accertamento può essere effettuata anche da un funzionario dell’amministrazione secondo le norme del codice di procedura civile ovvero a mezzo della posta va intesa nel senso che quando la notificazione viene effettuata a mezzo del servizio postale il funzionario può compiere l’attività propria dell’ufficiale giudiziario (come, nel caso in questione, la consegna del verbale di accertamento all’ufficio postale).

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