Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8240 del 22 marzo 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli accordi "paradivisori", volti alla formazione di porzioni dei beni da assegnare a determinate condizioni, pur non producendo l'effetto distributivo dei beni stessi tipico del contratto di divisione, hanno finalitā preparatoria di quest'ultimo ovvero, ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso, del provvedimento del giudice. I predetti accordi, una volta perfezionati, non possono essere oggetto di recesso unilaterale, ma possono essere revocati o risolti soltanto col consenso unanime delle parti contraenti e possono essere impugnati con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ivi compresa l'azione di rescissione ex artt. 763 e 764 c.c. per lesione oltre il quarto.

(massima n. 2)

Ai fini dell'interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non č possibile presumere la volontā di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell'accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell'"aliquid datum aliquid retentum", ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontā di comporre future controversie. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2013).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.