(massima n. 1)
La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non č inesistente, bensė nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrā proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrā fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione.