Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15595 del 11 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metą, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore.

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