(massima n. 1)
            In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per  l’illecito  amministrativo  previsto  dal  combinato disposto  degli  articoli  126-bis,  secondo  comma, penultimo  periodo,  e  180,  ottavo  comma,  del  codice suddetto,  il  proprietario  del  veicolo,  in  quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai  quali  ne  affida  la  conduzione, onde dell’eventuale  incapacità  d’identificare  detti  soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente  osservanza  del  dovere  di  vigilare  sull’affidamento  in  guisa  da  essere  in  grado  di  adempiere  al dovere  di  comunicare  l’identità  del  conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 — che  pure  ha  dichiarato  l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo  126-bis cod.  strada,  nella  parte  in  cui  era  comminata  la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del  veicolo  che  non  fosse  stato  anche  responsabile dell’infrazione stradale — ha affermato, con asserzione che  in  quanto  interpretativa  e  confermativa  della validità  di  norma  vigente,  trova  applicazione  anche  ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa,  che  «nel  caso  in  cui  il  proprietario  ometta  di comunicare  i  dati  personali  e  della  patente  del  conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada» e che «in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra  i  proprietari  di  veicoli,  discriminati  a  seconda  della loro  natura  di  persone  giuridiche  o  fisiche,  ovvero, quanto  a  queste  ultime,  in  base  alla  circostanza meramente  accidentale  che  le  stesse  siano  munite  o meno di patente». (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell’articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile  identificare  il  conducente  a  causa  dei numerosi  automezzi  di  sua  proprietà  affidati  a  vari dipendenti e dell’insussistenza dell’obbligo di registrare ciascun  affidamento;  la  S.C.,  poiché  non  era  stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato  il  ricorso  per  erronea  interpretazione  della norma  suddetta  in  relazione  alla  sentenza  della  Corte costituzionale n. 27 del 2005).