Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18221 del 2 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall’art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sussistendo un rapporto di specialità tra il predetto illecito ed il reato di cui all’art. 437 cod. pen., che punisce l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che è, invece, configurabile il reato di cui all’art. 437 cod. pen. qualora la violazione sia commessa dal datore di lavoro, o da altri su sua disposizione, per ragioni attinenti allo svolgimento dell’attività di impresa).

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