Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19586 del 10 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In relazione alla fattispecie prevista dall’art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l’assenza della colpa, ben potendo sussistere l’elemento psicologico dell’illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell’avaria facendo uso dell’ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo.

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