(massima n. 1)
            Il divieto di inversione di marcia di cui all’art. 176, comma primo, lett. a), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è valido per tutta la superficie stradale, quale che sia la conformazione  e  la  denominazione  dei  singoli  tratti compresi tra i due segnali di inizio e fine della strada o autostrada.  (Fattispecie  relativa  a  ricorso  per cassazione del P.G. avverso la sentenza di assoluzione del l’imputata dal reato di cui all’art. 176, comma primo, lett. a), D.Lgs. citato sul rilievo che l’inversione di marcia era stata effettuata davanti alle cabine adibite al pagamento del pedaggio e, quindi, in un’area non definibile carreggiata, rampa o svincolo. La Corte di Cassazione, nell’annullarne  con  rinvio  la  decisione,  ha  altresì evidenziato  che  i  caselli  autostradali  e  le  zone immediatamente  circostanti  fanno  parte  delle autostrade  stesse  e  sono  soggetti  alla  medesima disciplina,  quale  che  sia  la  conformazione  del  tratto terminale (carreggiata, svincolo, rampa o altro) su cui insistono, tant’è che i segnali di inizio e fine sono posti all’esterno  di  tali  aree  (prima  dell’ingresso  e  dopo l’uscita).