Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 911 del 9 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il divieto di inversione di marcia in autostrada, punito dall’art. 176, primo e diciannovesimo comma, del nuovo codice stradale, non riguarda soltanto le manovre compiute nella carreggiata, bensì è operante su un’area più vasta, comprensiva sia della sede autostradale propriamente detta sia delle rampe e degli svincoli; è pertanto penalmente rilevante anche l’inversione di marcia compiuta nell’area antistante al casello, che va considerata sede autostradale, zona di svincolo e punto critico ove deve essere particolarmente garantito che la circolazione si svolga in condizioni di sicurezza e siano inibite agli utenti condotte idonee a mettere in pericolo l’incolumità delle persone e delle cose.

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