(massima n. 1)
            Ai fini del divieto di inversione di marcia di cui all'art. 176, comma primo, lett. a) D.Lgs. 30 aprile 1992, n.  285, la  zona  di  carreggiata  antistante  o retrostante  il  casello  autostradale  non  può essere  considerata  autostrada qualora  preceduta soltanto dal segnale di «preavviso» di inizio autostrada e  non  già  da  quello,  specifico  di  «inizio  o  fine autostrada». (Fattispecie in cui il tratto di strada in cui è stata  effettuata  l’inversione  del  senso  di  marcia  era caratterizzato, oltre che dalla predetta segnaletica, da corsie  delimitate  soltanto  da  linee  discontinue  senza separazione  alcuna  nemmeno  con  barriere  mobili  ed erano presenti altri segnali di preavviso di intersezione con  la  viabilità  ordinaria,  segnaletica  orizzontale indicante  l’approssimarsi  dell’autostrada,  nonché segnaletica verticale  indicante  l’approssimarsi dell’autostrada, nonché  segnaletica  verticale,  posta  in entrambe le direzione di marcia, indicante la possibilità di accesso all’unico parcheggio esistente sul lato sinistro di detta  area).