Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2957 del 21 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L’illecito amministrativo previsto dall’art. 176, comma diciassettesimo, del nuovo codice della strada (che punisce con sanzione pecuniaria chi pone in essere qualsiasi atto al fine di eludere, in tutto o in parte, il pagamento del pedaggio autostradale) ed il delitto di cui all’art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta) si trovano in rapporto di specialità, in quanto il primo contiene tutti gli elementi della fattispecie penale ed, in aggiunta, l’elemento specializzante costituito dall’inadempimento della specifica obbligazione relativa al pagamento del pedaggio per l’uso dell’autostrada. (Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che qualora la condotta dell’agente si connoti di un quid pluris — artifici, raggiri, violenza, minaccia — rispetto alla previsione normativa, trova applicazione, anche in virtù della clausola «qualora il fatto non costituisca reato» contenuta nella indicata disposizione, la corrispondente figura — art. 640 c.p., art. 268 c.p. ecc. — di illecito penale).

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