Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7142 del 17 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui un automobilista, percorso un tratto autostradale, non paghi il relativo pedaggio dichiarandosi sprovvisto di denaro, si configura il delitto di insolvenza fraudolenta, avendo egli assunto un’obbligazione dissimulando il proprio stato di insolvenza, come comprovato dal mancato adempimento; nè può ritenersi che il transito alle stazioni autostradali senza pagare l’importo dovuto non sia più preveduto come reato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice stradale che, all’art. 176, diciassettesimo comma, punisce con la sanzione amministrativa chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio: in virtù della clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato) espressamente inserita nella disposizione predetta, infatti, non può escludersi la configurabilità di un illecito penale ove, sulla base delle circostanze emerse, possa ritenersene, come nell’ipotesi predetta, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi.

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