(massima n. 1)
            Nel  caso  in  cui  un  automobilista,  percorso  un tratto  autostradale,  non  paghi  il  relativo  pedaggio dichiarandosi sprovvisto di denaro, si configura il delitto di insolvenza  fraudolenta, avendo  egli  assunto un’obbligazione  dissimulando  il  proprio  stato  di insolvenza, come comprovato dal mancato adempimento;  nè  può  ritenersi  che  il  transito  alle stazioni autostradali senza pagare l’importo dovuto non sia più  preveduto come reato a seguito dell’entrata in vigore  del  nuovo  codice  stradale  che,  all’art.  176, diciassettesimo  comma,  punisce  con  la  sanzione amministrativa chiunque ponga in essere qualsiasi atto al  fine  di  eludere  in  tutto  o  in  parte  il  pagamento  del pedaggio: in virtù della clausola di riserva (salvo che il fatto  costituisca  reato)  espressamente  inserita  nella disposizione  predetta,  infatti,  non  può  escludersi  la configurabilità di un illecito  penale ove, sulla base delle  circostanze emerse,  possa  ritenersene,  come nell’ipotesi predetta, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi.