Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9059 del 5 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di circolazione di autoveicoli, la sanzione amministrativa di cui all’art. 176, comma diciannovesimo, c.d.s., prevista a carico di chi abbia invertito il senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli autostradali, non è applicabile nel caso in cui il fatto sia stato commesso nell’area antistante il casello autostradale, che non può qualificarsi, in particolare, come svincolo, cioè come intersezione a livelli sfalsati, tale da non consentire il passaggio da una corsia di marcia all’altra. Né rileva, ai fini dell’applicabilità, nella descritta ipotesi, della sanzione di cui al citato art. 176, comma diciannovesimo, c.d.s., la presenza, nell’area antistante il casello, del cartello di preavviso di inizio di autostrada, che non è equiparabile, agli effetti del comportamento imposto all’utente, a quello di inizio di autostrada.

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