(massima n. 1)
            Qualora  una  strada  sia  stata  individuata  con caratteristiche  strutturali  ed  importanza  analoghe  alle autostrade  e  alle  strade  extraurbane  principali  con decreti  del Ministero dei  Lavori  Pubblici  adottati  nella vigenza  del  codice della  strada  abrogato, tale individuazione  ha  rilevanza  anche  nella  vigenza del  Decreto  Legislativo  30  aprile  1992,  n. 285. È da  escludere,  pertanto,  che  l’assenza  di  decreti ministeriali di individuazione in base al d.lgs. 285/1992 sia  ostativa  al  riconoscimento  dell’inserimento  della strada  detta  nella  terza  categoria  di  cui  all’art.  175, comma  primo,  d.lgs.  citato.  (Fattispecie  relativa  ad annullamento  con  rinvio  della  sentenza  di  assoluzione perché  il  fatto  non  costituisce  reato  della contravvenzione  prevista dall’art. 176, comma  primo, lett. a), d.lgs.  30  aprile  1992,  n.  285,  motivata  dal Pretore  anche  con  il  rilievo  che  era  da  escludere l’inserimento del tronco stradale ove era stata accertata l’infrazione  tra  le  strade  della  terza  categoria  di  cui all’art. 175, comma primo, d.lgs. 1992, n. 285, dovendo queste  essere  individuate  con  apposito  decreto ministeriale che non era ancora stato emanato).