Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1016 del 30 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora una strada sia stata individuata con caratteristiche strutturali ed importanza analoghe alle autostrade e alle strade extraurbane principali con decreti del Ministero dei Lavori Pubblici adottati nella vigenza del codice della strada abrogato, tale individuazione ha rilevanza anche nella vigenza del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. È da escludere, pertanto, che l’assenza di decreti ministeriali di individuazione in base al d.lgs. 285/1992 sia ostativa al riconoscimento dell’inserimento della strada detta nella terza categoria di cui all’art. 175, comma primo, d.lgs. citato. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato della contravvenzione prevista dall’art. 176, comma primo, lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, motivata dal Pretore anche con il rilievo che era da escludere l’inserimento del tronco stradale ove era stata accertata l’infrazione tra le strade della terza categoria di cui all’art. 175, comma primo, d.lgs. 1992, n. 285, dovendo queste essere individuate con apposito decreto ministeriale che non era ancora stato emanato).

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