(massima n. 1)
            In  tema  di  violazioni  delle  norme  del  codice della strada, con riferimento al divieto di sosta in zona pedonale  (art.  158  di  detto  codice), sussiste  la presunzione iuris  tantum della  natura  pubblica dell’area sulla quale la zona pedonale è stata imposta dall’ordinanza sindacale, come risulta dall’art. 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, per cui «nell’interno delle città  e  dei  villaggi  fanno  parte delle strade comunali, le piazze gli spazi e i vicoli ad essi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando ferme le consuetudini,  le  convenzioni  esistenti  e  i  diritti  acquisiti». Di conseguenza, e senza bisogno di prova in senso confermativo da parte della P.A., in  difetto  di  prova contraria fornita dall’opponente circa l’esistenza di  convenzioni  che  attribuiscano  la  proprietà dell’area  a  soggetti  diversi  dal  comune  o  di consuetudini  locali  che  ne  escludano  la demanialità, il  giudice  chiamato  a  decidere  sulla opposizione  avverso l’irrogazione  della  sanzione  non può,  in  ogni  caso,  ritenere  la  natura  privata dell’area medesima e disapplicare l’ordinanza sindacale suddetta.