(massima n. 1)
            Anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico  contrassegno,  devono  rispettare  i  divieti imposti  dall’art.  158  d.lgs.  (nella  specie  il  divieto  di fermata e sosta su area riservata allo stazionamento di bus di cui al comma 2 lett. d) della norma citata), per la presunzione  accordata  dal  legislatore  di  intralcio  e pericolo  per  la  circolazione  nel  caso  delle  specifiche violazioni; peraltro il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5  e  6  del  d.P.R.  n.  384  del  1978,  concernente  il regolamento di esecuzione dell’art. 27 della legge 118 del  1971,  riguardante  l’abolizione  delle  barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio  di persone  invalide  devono  essere  accordate tutte  le  facilitazioni  nello  spostarsi  e  nel  sostare  nei centri  abitati  a  condizione  che  detti  veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive  situazioni  di  pericolosità che sono, tra l’altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 158 citato, il che è indicato anche nello specifico  avviso  riportato  nella  parte  posteriore  degli stessi  permessi  per  disabili.