(massima n. 1)
            L’utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone  invalide, in  possesso  dello  specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti  dall’art.  158  codice  della  strada (nella specie, il divieto di  fermata e sosta su isola di traffico realizzata  mediante  segnaletica  orizzontale,  come tale riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico ed in  nessun  modo  occupabile),  per  la  presunzione, accordata  dal  legislatore,  nel  caso  delle  specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per  la  circolazione  che  non è  derogata  dall’art.  11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.