(massima n. 1)
            In  tema  di  circolazione  stradale,  la  stanchezza (riferibile nella specie alla situazione che precede il c.d. colpo  di  sonno)  rientra  nel  concetto  di «malessere»  che  giustifica  la  sosta  sulla  corsia di  emergenza, ai sensi dell’art. 157, comma primo, lett. d), c.d.s.; detto malessere, infatti, non si esaurisce nella nozione  di  infermità  incidente  sulla  capacità intellettiva e volitiva del soggetto prevista dall’art. 88 cod. pen., o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 cod. pen., ma indica il disagio e l’incoercibile necessità fisica,  ancorché  transitoria, che  non  consente  di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla.