(massima n. 1)
            La  sanzione  accessoria  della  sospensione temporanea  della patente  che  consegue  di  diritto  ad alcune violazioni del Codice della strada, (nella specie, eccesso di velocità), può  essere  irrogata  nel termine generale della prescrizione quinquennale, anche in caso di contestazione differita e, quindi, di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, nonché in caso di acquiescenza alla sanzione pecuniaria principale, che già  conteneva  i  presupposti  per  l’applicazione  della sanzione  accessoria, in  quanto  non  essendo  più impugnabile  né  in  sede  amministrativa,  né  in  sede giurisdizionale,  non  può  farsi  luogo  ad  alcun accertamento  di fatto  che  solo  il  contravventore avrebbe  potuto  sollecitare  con  un’opposizione tempestiva.