Cassazione civile Sez. III sentenza n. 699 del 21 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L’inosservanza di una norma di circolazione stradale, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l’infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima. Ne consegue che, una volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell’imperizia con apprezzamento negativo, nessuno specifico rilievo può assumere sul piano della responsabilità civile la mancanza dell’abilitazione alla guida.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.