(massima n. 1)
            L’inosservanza  di  una  norma  di  circolazione stradale,  pur  comportando  responsabilità sotto  altro titolo  per  l’infrazione  commessa, non  è di  per  sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente  alla  trasgressione  medesima.  Ne consegue che, una volta verificato il comportamento del conducente di un veicolo sotto il profilo della negligenza e dell’imperizia  con  apprezzamento  negativo,  nessuno specifico  rilievo  può  assumere  sul  piano  della responsabilità  civile  la  mancanza  dell’abilitazione  alla guida.