Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 482 del 19 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche dopo che, con il nuovo codice della strada, introdotto con il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, l’incauto affidamento del veicolo a persona non munita di patente è divenuto illecito amministrativo, e perciò depenalizzato (art. 116, c. 12, del codice della strada vigente), è possibile il concorso nel reato di guida senza patente, ora previsto dall’art. 116, c. 13, quando l’affidante agisca con dolo, cioè sia consapevole che l’affidatario è sprovvisto di patente e il suo comportamento sia riconducibile ai parametri generali previsti dall’ordinamento in tema di concorso secondo i quali il concorso è configurabile non solo quando vi sia partecipazione all’esecuzione materiale del reato, ma anche quando l’agente abbia incitato o rafforzato l’altrui volontà, o fornito i mezzi per commetterlo.

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