(massima n. 1)
            Chi  circola alla  guida  di  un  veicolo  munito  di targa riprodotta per  imitazione  di  quella  originale, con  le  stesse  indicazioni  di  questa,  senza  avere provveduto  agli adempimenti di cui  ai  commi primo e secondo dell’art. 102 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire senza averne denunciato  lo  smarrimento,  la  sottrazione  o  la  distruzione ovvero, dopo i quindici giorni dalla presentazione della denuncia detta, senza richiesta di nuova immatricolazione, risponde della violazione prevista dal comma  sesto  del  citato  art.  102,  e  non  già  della contravvenzione di cui all’art. 100, comma dodicesimo, d.lgs. 285/1992. Quest’ultima norma, infatti, sanziona la circolazione con targa  non  propria del veicolo ma appartenente  ad  altro  mezzo nonché  l’ipotesi  di circolazione con targa contraffatta consistente sia nella contraffazione degli estremi della targa originaria o nella creazione  di  una  targa  per  imitazione  sia  nella sostituzione della targa vera, occultata o soppressa, con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.