Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9493 del 19 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La confisca amministrativa del veicolo, prevista dall’art. 3, comma settimo, del c.d.s. per l’ipotesi di circolazione di esso prima del rilascio della relativa carta di circolazione, è dal legislatore collegata ad una violazione che, tutte le volte in cui l’immatricolazione non sia ancora intervenuta, costituisce indizio di possibile pericolosità del mezzo, sul quale non sono ancora stati svolti i controlli necessari a garantirne la sicurezza. Quand’anche lo scopo della sanzione accessoria fosse solo quello di accrescere la forza dissuasiva dalla violazione del precetto, è manifestamente evidente che non per questo potrebbe ritenersi irragionevole, in relazione al parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost., che una sanzione accessoria tanto rigorosa colpisca anche il proprietario del veicolo circolante non ancora immatricolato ma in possesso dei requisiti per ottenere l’immatricolazione, stante il carattere primario dell’interesse all’incolumità che viene in considerazione, il pericolo della cui lesione è certamente più elevato in caso di circolazione di veicolo non ancora sottoposto a controllo e che potrebbe dunque rivelarsi privo dei requisiti prescritti.

(massima n. 2)

In tema di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge n. 689/81 e, dunque, per implicito, dell’art. 93, settimo comma, del nuovo codice della strada), in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, della disposizione di cui all’art. 213, sesto comma, c.d.s., la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma violazione di cui all’art. 93, settimo comma, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale (ai sensi dell’art. 196, primo comma, c.d.s.) ma un’obbligazione autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una distinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto, o l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall’art. 3, primo comma, della legge n. 689 del 1981.

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