Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8097 del 8 aprile 2011

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione delle violazioni amministrative, l’illecito previsto all’art. 93, comma 5, del codice della strada concernente la mancata richiesta del certificato di proprietà al pubblico registro automobilistico entro un termine prestabilito, si configura come illecito omissivo istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell’obbligo (entro sessanta giorni dall’effettivo rilascio della carta di circolazione) è finale e perentorio, con la conseguenza che, una volta decorso, la situazione antigiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato.

(massima n. 2)

Non viola il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo, previsto dall’art. 93, comma 5, del codice della strada, di richiedere, per gli autoveicoli ai quali sia stata già rilasciata la carta di circolazione, l’iscrizione al pubblico registro automobilistico e il certificato di proprietà, in quanto tale obbligo è prescritto per tutte le autovetture immatricolate in Italia che siano destinate alla circolazione e non alla semplice detenzione, senza differenze di regime per quelle avviate alla circolazione interna o all’esportazione; neppure viola il predetto principio l’obbligo di comunicare al P.R.A. la definitiva esportazione all’estero del veicolo con restituzione del certificato di proprietà e della carta di circolazione e delle targhe, in quanto tale prescrizione, contenuta nell’art. 103, comma 1, dello stesso codice mira soltanto a far constare la cessazione dell’originaria immatricolazione e non ad alterare il flusso delle esportazioni.

(massima n. 3)

Per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione — e cioè dell’autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l’immatricolazione del veicolo, costituente il momento della nascita giuridica di quest’ultimo — sorge, in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al P.R.A. ed in capo a chi ha avviato l’iter della immatricolazione, l’obbligo — previsto dal comma 5 dell’art. 93 del codice della strada e la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 9 — di richiedere il rilascio del certificato di proprietà, giacché non è consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell’apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incidentale in forza del quale era censurata la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che la violazione riguardante l’omessa richiesta del certificato di proprietà ricorresse comunque in caso di alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice o subito dopo il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, anche se nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la richiesta del certificato di proprietà).

(massima n. 4)

L’obbligo di comunicazione, nel termine di legge, presso l’ufficio del pubblico registro automobilistico (P.R.A.), della definitiva esportazione all’estero del veicolo da parte dell’intestatario o, comunque, da parte di chi ne abbia la disponibilità anche senza risultarne intestatario, previsto dall’art. 103, comma 1, del Codice della strada (la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 5), sussiste anche nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto in precedenza a richiedere al P.R.A. il rilascio del certificato di proprietà dell’autoveicolo, incorrendo, così nella violazione disciplinata dall’art. 93 commi 5 e 9, del Codice della strada. Infatti, la finalità dell’obbligo previsto dal citato art. 103 è quella di consentire la radiazione del veicolo mediante la restituzione non solo del certificato di proprietà, ma anche della carta di circolazione e delle targhe, rilasciate a seguito del l’immatricolazione del veicolo presso il dipartimento dei trasporti terrestri. (Nella fattispecie, riguardante illeciti amministrativi contestati a società intermediaria per l’esportazione di autoveicoli, il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto che l’obbligo di comunicazione dell’esportazione potesse sorgere solo se il veicolo immatricolato fosse stato iscritto al P.R.A.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.