Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32128 del 17 agosto 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati colposi per violazione di norme sulla circolazione stradale, il conducente di veicolo con rimorchio ha l’obbligo di accertarsi personalmente che l’aggancio del rimorchio alla motrice sia effettuato in modo idoneo ed efficiente, dovendo comportarsi, come ogni utente della strada, in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, sicché è responsabile per colpa nel caso di sganciamento del rimorchio dalla motrice, con conseguente causazione di sinistro stradale, dipendente da omesso fissaggio del perno di aggancio con un dispositivo di sicurezza.

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