(massima n. 1)
            In tema di codice della strada, non incide, sulla legittimità  del  provvedimento  amministrativo  che ha imposto  il  divieto  di  sosta  in  una  determinata  zona, l’eventuale  mancanza  delle  indicazioni  che  ai  sensi dell’articolo  77,  settimo  comma,  D.P.R.  16  dicembre 1992  n. 495  vanno  riportate  sulla  parte  posteriore  del relativo  segnale  stradale.  Infatti, l'obbligatorietà della  prescrizione contenuta  nel  segnale suddetto può essere condizionata esclusivamente dalla legittimità della apposizione  del  segnale  stesso, la quale sarà correlata — come  per  tutti  gli  atti  amministrativi — alla provenienza  dell’ordine  dall’autorità  competente,  al rispetto  delle  disposizioni  primarie  e  secondarie  che disciplinano il potere specifico e al rispetto delle forme prescritte. (Nella specie l’obbligatorietà  del  divieto  di sosta derivava dalla pacifica esistenza di una legittima ordinanza  sindacale,  adottata  nel  rispetto  di  tutti  i presupposti  di  legge;  la  S.C.  ha  pertanto  accolto  il ricorso del comune secondo cui il giudice di pace — dal quale il verbale di contestazione era stato annullato — aveva  ritenuto  erroneamente illegittima l’installazione del cartello stradale perché privo dell’indicazione degli estremi del provvedimento di apposizione).