Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9207 del 14 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita di autoveicoli, tra gli obblighi del venditore rientra, giusto quanto disposto dall'art. 1477 c.c., anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta, tra cui il «foglio complementare» qualora si tratti di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico (nel caso di specie, un carrello stradale); il venditore č pertanto responsabile se, non essendo in possesso dei documenti da consegnare insieme al bene, non si attivi per entrarne in possesso e provvedere tempestivamente alla loro consegna.

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