Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27799 del 16 dicembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di manifesti o mezzi di propaganda in grado di ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero di renderne più difficile la comprensione o di ridurne la visibilità, va ritenuto responsabile, insieme all’autore materiale della violazione, non importa se identificato o meno, anche il partito politico beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6 della legge n. 689 del 1981 considera obbligato in solido con l’autore della violazione la persona rivestita dell’autorità o incaricata della vigilanza nei suoi confronti, situazione che certamente si riscontra tra un partito politico ed i suoi associati o coloro che comunque, ne eseguono le disposizioni.

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