Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4683 del 26 febbraio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 23, comma 4, cod. strada, nell’assoggettare ad autorizzazione «la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse», va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione altri mezzi pubblicitari sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all’obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l’apposizione di un’insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2.50 x 0.60 sulla parte frontale di un edificio).

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